Assicurazione auto ferma: le novità

Assicurazione auto ferma in garage o in uno spazio privato? Con l’entrata in vigore di nuovi obblighi per l’assicurazione RCA auto da dicembre scorso, un’importante novità coinvolge quasi tutti i veicoli a motore in funzione. Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 il 13 dicembre 2023 ha apportato modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP), eliminando le eccezioni che consentivano di evitare l’assicurazione per veicoli non in marcia, fermi o in aree non aperte al pubblico.

Questo cambiamento allinea la normativa italiana alla direttiva europea 2021/2118.

Nuove direttive sull’assicurazione auto: RCA obbligatoria estesa

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Secondo il testo del decreto, “l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore, indipendentemente dalle loro caratteristiche, dal tipo di terreno e dallo stato di moto del veicolo. Tale obbligo comprende anche i veicoli in zone ad accesso limitato.”

Un emendamento del Decreto Legge Milleproroghe ha prorogato l’adozione dell’obbligo al 30 giugno 2024, rispondendo così alle richieste avanzate da Confcommercio Mobilità insieme a Federmotorizzazione, Assocamp e Federacma.

Assicurazione auto ferma: RCA obbligatoria

La principale innovazione di questo decreto è l’introduzione di un obbligo assicurativo che non si limita più solo alla “circolazione” ma si estende alla “funzione” del veicolo, abolendo così la differenziazione tra aree pubbliche e private.

Precedentemente, solo i veicoli sulle strade pubbliche o su aree ad esse assimilate erano tenuti ad avere una RCA.

Il nuovo decreto si applica a tutti i veicoli a motore, indipendentemente dalle specifiche tecniche, dal terreno e dal fatto che il veicolo sia in movimento o fermo. Tutti i veicoli, se utilizzati come mezzi di trasporto, richiedono l’assicurazione RCA per i potenziali rischi di danno a terzi.

L’articolo 2 del decreto modifica l’articolo 1, comma 1, lettera rrr) del CAP, ridefinendo cosa si intende per “veicolo”. Tra questi vi sono:

  • Tutti i veicoli a motore con motrice esclusivamente meccanica che viaggiano a una velocità oltre 25 km/h o con peso netto oltre 25 kg e velocità di progetto che supera 14 km/h;
  • Rimorchi usati con tali veicoli, sia che siano agganciati o meno;
  • Veicoli elettrici leggeri, come monopattini e segway, definiti in un futuro decreto del Ministro delle Imprese e infrastrutture.

Il comma 1 ter dell’art. 122 del CAP indica che l’obbligo RCA riguarda anche i mezzi in zone ad accesso limitato. Le polizze possono coprire una pluralità di veicoli definiti nelle rispettive assicurazioni.

Chi è escluso dall’obbligo

Alcuni veicoli sono esenti dall’obbligo assicurativo:

  • Veicoli ritirati ufficialmente dalla circolazione;
  • Sedie a rotelle per disabili;
  • Biciclette a pedalata assistita;
  • Veicoli temporaneamente o permanentemente vietati;
  • Veicoli non idonei a essere mezzi di trasporto;
  • Veicoli il cui uso è interrotto tramite comunicazione all’assicurazione.

È ancora possibile sospendere volontariamente la copertura assicurativa tramite comunicazioni all’assicuratore, con proroghe consecutive e una durata massima di 10 mesi.

Per le auto d’epoca, le comunicazioni hanno una durata massima di 11 mesi.

Assicurazione obbligatoria anche per veicoli fermi: Costi e multe

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L’inosservanza di questi obblighi comporta sanzioni ai sensi del Codice della strada per coloro che guidano senza assicurazione. E’ prevista una multa con pagamento entro cinque giorni, e include la decurtazione di cinque punti dalla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.

La penalità si applica anche ai mezzi in aree con accesso limitato. Per i veicoli non idonei al trasporto o con assicurazione sospesa, la multa è aumentata del 50%.